Art. 1.

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
      2. Al comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».